Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue la finalità di favorire, anche attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuove infrastrutture sportive e la ristrutturazione di quelle esistenti secondo adeguati criteri di sicurezza, fruibilità, confortevolezza e redditività della gestione economico-finanziaria.